[1]- Giurisdizione

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso: a nel suo territorio; oppure b a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure d da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio. 2 Contestualmente alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuno Stato o l'Unione europea puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni specifici le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. 3 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza. 4 Qualora piu' Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione piu' appropriata ai fini del procedimento giudiziario. 5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformita' al proprio diritto nazionale.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art19 · fonte del testo

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