E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401.

Testo vigente dal 26 ottobre 1994

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 373/1995

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1995

    Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) concernenti la nomina dei direttori generali e dei commissari straordinari, la conferma o costituzione dei collegi dei revisori ecc., denotano un carattere estremamente dettagliato - in tutta evidenza nelle parti di esse relative alla previsione di poteri sostitutivi senza obbligo di motivazione, alla comminatoria di nullità delle nomine, alle norme sui compensi, a quelle sulla vigilanza e la verifica dei risultati amministrativi e di gestione - al punto che, nel loro applicarsi alla ricorrente Provincia di Bolzano, incidono sulla sua autonomia lasciando spazio soltanto alla mera esecuzione. E poiché il contrasto, che ne deriva, con i canoni cui va informato il rapporto tra legislazione statale e legislazioni regionale e provinciale, con l'adeguamento di queste ai principi e alle norme che determinano i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - ai quali fa richiamo l'art. 2 delle Norme di attuazione emanate al riguardo con decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - non può ritenersi giustificato da un preminente interesse nazionale - che nel caso non è dato rinvenire - ne' da un'inerzia da parte della Provincia - che riguardo alla gestione delle USL non ha mancato di legiferare, come dimostrano le leggi provinciali 29 luglio 1992, n. 30, e 10 novembre 1993, n. 22 - deve dichiararsi la illegittimità costituzionale delle norme censurate, nelle parti in cui si applicano alla Provincia di Bolzano. Restando assorbite le altre censure mosse al decreto-legge n. 512 del 1994, e all'art. 1, comma 2, della legge di conversione (n. 590 del 1994) nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 401 del 1994, non convertito in legge. - V. la precedente massima B, ed ivi richiami, nonché, per un ulteriore motivo di illegittimità dell'art. 1, comma 1, la seguente massima D. red.: S.P.

    Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-10-17;590~art1 · fonte del testo

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