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[1]E' istituito in Firenze un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Esso e' ordinato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ed e' sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.
[2]Art. 2.
[3]Al mantenimento del Regio istituto superiore di scienze-economiche e commerciali di Firenze contribuiscono:
[4]1° il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo di L. 50,000;
[5]2° il comune di Firenze, con il contributo annuo di L. 50,000;
[6]3° la provincia di Firenze, con il contributo annuo L. 25,000;
[7]4° il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con il contributo annuo di L. 200,000.
[8]Possono entrare a far parte del Consorzio per le spese di mantenimento di detto Istituto altri enti pubblici o privati.
[9]Art. 3.
[10]A norma dell'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, potranno essere stabiliti speciali accordi perche' per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali possano essere seguiti gli insegnamenti che di esse si impartiscono nella Regia universita' o nel Reale istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri».
[11]Art. 4.
[12]Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto:
- a)del direttore dell'Istituto;
- b)di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;
- c)di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;
- d)di un delegato per ognuno degli altri enti che, a norma dell'art. 2, contribuiscono al mantenimento dell'Istituto;
- e)di un delegato per ogni altro ente pubblico o privato, regolarmente costituito, il quale si obbliga di contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo e con una somma non inferiore a L. 10,000 annue o con altra prestazione equivalente.
[13]Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.
[14]Art. 5.
[15]I professori di ruolo della Regia universita' e del Reale istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri», dei cui insegnamenti si vale il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali a norma degli accordi previsti dall'art. 3, partecipano alle adunanze del Consiglio accademico dell'Istituto per tutte quelle deliberazioni, per cui non debbono partecipare soltanto i professori di ruolo dell'Istituto stesso.
[16]Art. 6.
[17]Con Regio decreto sara' provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante e amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 18 marzo 1928 - Anno VI
[20]VITTORIO EMANUELE.
[21]Belluzzo - Volpi - Fedele.
[22]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 aprile 1928 al 16 dicembre 2009
