Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1928 al 16 dicembre 2009. 454 parole tolte, 20 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: E' istituito in Firenze un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Esso e' ordinato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ed e' sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.
tolto: Art. 2.
tolto: Al mantenimento del Regio istituto superiore di scienze-economiche e commerciali di Firenze contribuiscono:
tolto: 1° il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo diL. 50,000;
tolto: 2° il comune di Firenze, con il contributo annuo di L. 50,000;
tolto: 3° la provincia di Firenze, con il contributo annuo L. 25,000;
tolto: 4° il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con il contributo annuo di L. 200,000.
tolto: Possono entrare a far parte del Consorzio per le spese di mantenimento di detto Istituto altri enti pubblici o privati.
tolto: Art. 3.
tolto: A norma dell'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, potranno essere stabiliti speciali accordi perche' per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali possano essere seguiti gli insegnamenti che di esse si impartiscono nella Regia universita' o nel Reale istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri».
tolto: Art. 4.
tolto: Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto:
tolto: a) del direttore dell'Istituto;
tolto: b) di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;
tolto: c) di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;
tolto: d) di un delegato per ognuno degli altri enti che, a norma dell'art. 2, contribuiscono al mantenimento dell'Istituto;
tolto: e) di un delegato per ogni altro ente pubblico o privato, regolarmente costituito, il quale si obbliga di contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo e con una somma non inferiore a L. 10,000 annue o con altra prestazione equivalente.
tolto: Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.
tolto: Art. 5.
tolto: I professori di ruolo della Regia universita' e del Reale istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri», dei cui insegnamenti si vale il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali a norma degli accordi previsti dall'art. 3, partecipano alle adunanze del Consiglio accademico dell'Istituto per tutte quelle deliberazioni, per cui non debbono partecipare soltanto i professori di ruolo dell'Istituto stesso.
tolto: Art. 6.
tolto: Con Regio decreto sara' provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante e amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 18 marzo 1928 - Anno VI
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Belluzzo - Volpi - Fedele.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-03-18;585~art1 · fonte del testo
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