Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 27 — Prezzo minimo e prezzo massimo

  • a)Ai fini del presente Accordo e' istituito per lo stagno-metallo un prezzo minimo e un prezzo massimo che saranno espressi in dollari della Malaysia o in qualsiasi altra moneta che il Consiglio potra' decidere. Il margine tra il prezzo minimo e il prezzo massimo sara' diviso in tre quote.
  • b)I prezzi minimo e massimo iniziali e le quote tra questi due prezzi saranno quelli che erano in vigore durante il quarto Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.
  • c)Il Consiglio potra', in una sessione qualsiasi, fissare i limiti di una qualunque delle quote di cui al paragrafo a) del presente articolo.
  • d)i) Nella prima sessione ordinaria che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e sulla base di studi continui, in qualsiasi momento o conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio esaminera' se il prezzo minimo e il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potra' allora rivedere entrambi i prezzi o uno dei due. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi minimi, e massimi nella sua prima sessione ordinaria dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, i prezzi minimi e massimi e le quote tra questi prezzi resteranno identici a quelli che saranno in vigore alla scadenza del quarto Accordo,
  • ii)Nel far cio', il Consiglio terra' conto dell'evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione di stagno, dei costi di produzione dello stagno e del livello della produzione e del consumo dello stagno dell'esistente capacita' di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacita' di produzione mineraria sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente che influenzi gli andamenti del prezzo dello stagno.
  • e)Il Consiglio pubblichera', non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 31, nonche' ogni revisione della divisione del margine.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art27 · fonte del testo

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