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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 · Legge 18 marzo 2008, n. 58
- Aggiornato al
- 9 aprile 2008
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di…
- Art. 2con la Convenzione 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono…
- Art. 3di applicazione 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo'…
- Art. 4di specialita' 1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sara'…
- Art. 5di documentazione 1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere…
- Art. 6di rito applicabile 1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna…
- Art. 7Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione…
- Art. 8nel tempo Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che…
- Art. 9in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione…
- Art. 10delle vertenze Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle…
- Art. 11dell'accordo Il presente accordo puo' essere modificato mediante la stessa procedura…
- Art. 12con altri Accordi internazionali Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle…
- Art. 13' dell'Accordo Il presente Accordo avra' efficacia a tempo indeterminato
- Art. 14dell'Accordo Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento denunciare il presente…
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