Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
[8]E' data facolta' al Governo del Re di emanare, entro un biennio dalla data della presente legge, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative che occorrano per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio.
[9]E' pure data facolta' di riunire tutte le disposizioni sulla materia in speciale testo unico di legge, apportando le occorrenti modificazioni per il loro coordinamento.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Giuriati.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
