Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 706 parole tolte, 20 parole aggiunte in 38 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme sull'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 2 del decreto, aggiungere il seguente capoverso:
tolto: «In via transitoria per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sara' consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purche' tali agglomeranti abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopradetti contratti».
tolto: Alle «Prescrizioni» annesse al decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: Nella parte I-II «Metodi di prova».
tolto: Il secondo comma del n. 3 e' sostituito dal seguente:
tolto: «La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°-110° C., fino a peso costante».
tolto: L'ultimo comma del n. 3 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova».
tolto: L'ultimo comma del n. 5 e' sostituite dal seguente:
tolto: «Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a, temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante».
tolto: Il secondo comma del n. 6 e' sostituito dal seguente:
tolto: «La pasta normale del legante da provare e' collocata nella medesima scatola, che ha servito per determinare la sua consistenza ed e' mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra il 15° e 20° c°».
tolto: Il primo comma del n. 7 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Per sabbia normale da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della citta' di Torino».
tolto: Nel quinto comma del n. 8 alle parole «mola rotante di compressione» sono sostituite le parole: «mola rotante di rimescolamento».
tolto: L'ultimo comma del n. 9 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono, per quanto riguarda la conservazione dei provini nell'acqua, l'apparecchio di rottura, le modalita' citate per le analoghe prove su malta 1:3 confezionata con legante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo entro 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura e alle scadenze di ore 1, giorni 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto».
tolto: Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo: «Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa» e' posta la lettera «a)»; innanzi alle parole del secondo sottotitolo: «Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa», e' posta la lettera «b)»; le parole «Prove di indeformabilita' delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche» formano un terzo sottotitolo innanzi al quale e' posta la lettera «c)»; all'ultimo comma poi e' premesso come sottotitolo con la lettera « d)» il seguente: «Prove per speciali esigenze».
tolto: Nello stesso n. 12 la formula per calcolare la tensione unitaria ideale di rottura e' sostituita dalla seguente:
tolto: o = My = 15 P
tolto: - - j 8
tolto: Nella parte I-III «Modalita' di fornitura».
tolto: Il primo periodo del secondo comma del n. 13 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante».
tolto: L'ultimo comma della lettera a) del n. 14, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il direttore dei lavori ha facolta' di autorizzare, con riserva, l'impiego del legante, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a sette giorni di stagionatura».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Crollalanza - Jung.
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-02-05;313~art1 · fonte del testo
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