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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993 · Legge 4 ottobre 1994, n. 579
- Aggiornato al
- 19 ottobre 1994
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA…
- Art. 2'assistenza di cui all'articolo I del presente Accordo riguardera' i seguenti settori: -…
- Art. 3Parte designa l'organo responsabile per l'attuazione del presente Accordo: - per la…
- Art. 4La Parte Russa fornira' alla Parte italiana, attraverso canali ufficiali, le informazioni…
- Art. 5La Parte nel cui territorio sia stato arrecato un danno non avanzera', nei confronti…
- Art. 6Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgera' l'attivita' prevista dal…
- Art. 7Parti assumeranno le necessarie misure amministrative, fiscali e doganali, nell'ambito…
- Art. 8Parte Russa utilizzera' materiali e servizi ricevuti in base al presente Accordo…
- Art. 9Parte Russa assicurera' alla Parte Italiana il controllo, nell'osservanza delle norme del…
- Art. 10divulgazione o il trasferimento a terzi delle informazioni e dei materiali ottenuti in…
- Art. 11presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previste da altri…
- Art. 12fine di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti costituiranno un…
- Art. 13presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno…
- Art. 14presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni. Successivamente esso…
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