• 1)La Parte nel cui territorio sia stato arrecato un danno non avanzera', nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte pretese o richieste di risarcimento del danno arrecato nell'adempimento degli impegni di servizio nell'ambito dell'attivita' prevista dal presente Accordo, fatta eccezione per i casi di atti premeditati o di danno derivante da grave negligenza.
  • 2)La Parte, nel territorio della quale sia stato arrecato un danno, si assumera' la responsabilita' di soddisfare tutte le pretese di terzi nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte relativamente al danno arrecato nell'adempimento dei rispettivi impegni di servizio per l'attuazione del presente Accordo.
  • 3)Le disposizioni di questo Articolo non pregiudicano la possibilita' per i Governi della Repubblica Italiana e della Federazione Russa di offrire compensazioni in conformita' con la propria legislazione.
  • 4)Quanto contenuto in questo Articolo non puo' intendersi in alcun modo pregiudizievole di azioni legali o rivendicazioni di ciascuna delle Parti contro i propri cittadini o residenti permanenti nel proprio territorio.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art5 · fonte del testo

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