Modalita' di intervento L'assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo e' fornita dalle squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi medici di emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali fini. Se necessario, l'assistenza sara' data con ogni altro mezzo appropriato. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea, lacustre o fluviale.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art5 · fonte del testo

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