I poteri conferiti dallo Statuto della Scuola europea al Consiglio superiore, ai Consigli d'ispezione e al rappresentante del Consiglio superiore - presidente del Consiglio d'amministrazione, sono estesi ad ogni Scuola creata in conformita' dell'articolo 1. Ogni Scuola l'ha una distinta personalita' giuridica conformemente all'articolo 6 dello Statuto della Scuola europea. Ogni Scuola ha il proprio Consiglio d'amministrazione e il proprio direttore.

Testo vigente dal 7 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-19;577~art3 · fonte del testo

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