Il Consiglio superiore puo' negoziare ogni accordo, relativo agli istituti di tal guisa creati, con le Comunita' Europee e con qualsivoglia altra organizzazione o istituzione intergovernativa che, per sua ubicazione, sia interessata al funzionamento di siffatti istituti. Ad esse, in tal caso, spetteranno un seggio ed un voto nel Consiglio superiore per tutte le questioni relative all'istituto in causa, nonche' un seggio nel Consiglio d'amministrazione di quest'ultimo. Tuttavia non potra' essere presa alcuna decisione con una maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 10 dello Statuto della Scuola europea, se non avra' raccolto l'adesione dei due terzi dei rappresentanti delle Parti Contraenti. Qualsiasi decisione relativa al finanziamento di un istituto e' presa all'umanita' delle Parti rappresentate in seno al Consiglio superiore.

Testo vigente dal 7 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-19;577~art4 · fonte del testo

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