[1]Protocollo concernente la creazione di Scuole europee stabilito con riferimento allo Statuto della Scuola europea. (Firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957).

[2]I Governi DEL REGNO DEL BELGIO DELLA REPUBBLICA FRANCESE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO DEL REGNO DEI PAESI BASSI debitamente rappresentati da barone Francois de SELVIS-LONGCHAMPS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belgio a Lussemburgo; sig. Bernd MUMM von SCHWARZENSTEIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania a Lussemburgo; sig. Edouard-Felix GUVONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo; sig. Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo; sig. Eugene SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri del Granducato del Lussemburgo, e sig. Emile SCHAUS, Ministro dell'Educazione Nazionale del Granducato del Lussemburgo; Jonkheer Otto REUCHLIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo. Visto lo Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957; Considerato il buon esito di questa esperienza di insegnamento e di educazione in comune di alunni di differenti nazionalita' sulla base d'un comune programma di studi; Considerando l'interesse culturale degli Stati partecipanti ad ampliare la base d'una opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima; Considerando che e' auspicabile rinnovare l'esperienze della Scuola europea in altre sedi; Hanno convenuto e deciso quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunita' Europee, possono essere creati sui territorio delle Parti Contraenti istituti denominati "Scuole europee". Anche altri alunni, di qualunque nazionalita', possono esservi ammessi. Questi istituti saranno retti, con riserva degli articoli sotto riportati, dalle disposizioni dello Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e dal regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957.

Testo vigente dal 7 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-19;577~art1 · fonte del testo

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