[1]Statuto della Scuola europea

[2]I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, debitamente rappresentati da Sig. Raoul DOOREMAN, incaricato d'affari a. i. del Belgio a Lussemburgo, e Sig. Julien KUYPERS, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario; Conte Karl von SPRETI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania a Lussemburgo; Sig. Pierre-Alfred SAFFROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo; Sig. Antonio VENTURINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo; Sig. Joseph BECH, Presidente del Governo e Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo, e Sig. Pierre FRIEDEN, Ministro dell'educazione nazionale del Granducato del Lussemburgo; Sig. Adriaan Hendrik PHILIPSE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo; Considerando che la presenza, nella sede provvisoria della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, di figli di funzionari provenienti dagli Stati membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati; Considerando che, su iniziativa dell'Associazione a fini educativi e familiari dei funzionari della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e' stata istituita una Scuola elementare con l'accordo del Governo lussemburghese e l'appoggio materiale e morale delle Istituzioni della Comunita'; Considerando che, in seguito, il ciclo degli studi e stato progressivamente esteso all'insegnamento medio grazie alla cooperazione fra i sei Stati fondatori della Comunita', e la Comunita' stessa; Considerando il pieno successo di questo esperimento diretto ad educare in comune fanciulli di nazionalita' diverse conformemente ad un programma di studi che rispecchia nel modo piu' ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civilta' europea; Considerando inoltre l'interesse culturale degli Stati partecipanti nel proseguire e consolidare un'opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima; Considerando pertanto altamente auspicabile accordare a tale Scuola uno statuto definitivo e riconoscerne l'insegnamento col sancire la validita' dei diplomi e dei certificati che la Scuola stessa rilascera'; Hanno convenuto e deciso le disposizioni seguenti:

[3]Art. 1.

[4]Presso la sede della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' creato un istituto d'insegnamento e di educazione chiamato "Scuola europea", denominata qui di seguito Scuola.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art1 · fonte del testo

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