I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorita' italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sara' applicabile la tariffa in vigore a quella data.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art20 · fonte del testo

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