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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970
Legge 26 luglio 1978, n. 574
- Aggiornato al
- 27 settembre 1978
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE…
- Art. 2Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sara' stipulato appena possibile, dopo…
- Art. 3Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere…
- Art. 4La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere impegnata per…
- Art. 5L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il…
- Art. 6Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra…
- Art. 7L'Organizzazione versera' all'Italia, in annualita' posticipate, un canone annuo di 5.000…
- Art. 8L'Italia sistemera' a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del…
- Art. 9L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al…
- Art. 10L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la…
- Art. 11L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e…
- Art. 12L'Organizzazione sara' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua…
- Art. 13Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformita' alle condizioni dell'articolo VIII…
- Art. 14Per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione…
- Art. 15L'Organizzazione applichera' il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso…
- Art. 16L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi…
- Art. 17L'Organizzazione sara' esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni…
- Art. 18I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2…
- Art. 19I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di…
- Art. 20I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati…
- Art. 21L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del…
- Art. 22In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale…
- Art. 23Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei…
- Art. 24I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia…
- Art. 25L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro…
- Art. 26L'Italia provvedera' affinche' le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con…
- Art. 27Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita'…
- Art. 28Il presente Accordo potra' essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte…
- Art. 29Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte…
- Art. 30Il presente Accordo cessera' di pieno diritto: a) in caso di scioglimento…
- Art. 31L'una e l'altra delle parti potra' dichiarare estinto il presente Accordo con un…
- Art. 32Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30…
- Art. 33Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che…
- Art. 34Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo precisera' che…
