Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:

  • a)non hanno bisogno del permesso di lavoro;
  • b)non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purche' siano in possesso della carta di identita' personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici;
  • c)otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorita' italiane, una speciale carta di identita' personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunita' previsti dal Protocollo e dal presente Accordo;
  • d)possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi;
  • e)possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti ne' restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso;
  • f)beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art23 · fonte del testo

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