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Penale
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 · Legge 18 marzo 2008, n. 57
- Aggiornato al
- 9 aprile 2008
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2dell'assistenza 1. L'assistenza e' rifiutata: a) se gli atti richiesti non sono…
- Art. 3della domanda 1. La domanda deve essere eseguita quanto prima conformemente alla legge…
- Art. 4di atti 1. La Parte richiesta deve notificare con sollecitudine tutti i documenti che le…
- Art. 5di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di…
- Art. 6di persone nel territorio della Parte richiesta 1. Se la prestazione dell'assistenza…
- Art. 7di persone nel territorio della Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la…
- Art. 8di persone detenute nel territorio della Parte richiedente 1. Una persona detenuta nella…
- Art. 9' 1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito…
- Art. 10di sentenze e di estratti del casellario giudiziale 1. La Parte richiesta, quando…
- Art. 11relative alle condanne Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di…
- Art. 12di assistenza 1. Salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione…
- Art. 13' di trasmissione 1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate…
- Art. 14Le domande di assistenza giudiziaria, gli atti e i relativi documenti nonche' gli…
- Art. 15Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione…
- Art. 16ed entrata in vigore. 1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla…
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