[1]Articolo I-16 Politica estera e di sicurezza comune

[2]1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che puo' condurre a una difesa comune. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art16 · fonte del testo

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