1. La Banca puo' ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entita' pubblica o privata. Ad essa ci si puo' rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato l'investimento. 2. Quando le domande sono inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato l'investimento. Quando sono inoltrate per il tramite dello Stato, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione. Gli Stati membri interessati e la Commissione esprimono il loro parere entro un termine di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca puo' ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni. 3. II consiglio di amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento sottopostegli dal comitato direttivo. 4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, sottopone la corrispondente proposta al consiglio di amministrazione; puo' subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, sottopone al consiglio di amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere. 5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio di amministrazione puo' accordare il finanziamento o la garanzia in questione soltanto deliberando all'unanimita'. 6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio di amministrazione puo' accordare il finanziamento in questione soltanto deliberando all'unanimita' e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione. 7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio di amministrazione non puo' accordare il finanziamento in questione. 8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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