[1]Articolo I-12 Categorie di competenze

[2]1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione puo' legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione. 2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. 3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalita' previste nella parte III, la definizione delle quali e' di competenza dell'Unione. 4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune. 5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 6. La portata e le modalita' d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art12 · fonte del testo

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