1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata come segue: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Nuova Zelanda, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Nuova Zelanda, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. 2. Fatte salve le disposizioni della legislazione della Nuova Zelanda di volta in volta (senza che ne sia modificato il principio generale) in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dell'imposta pagata in un paese diverso dalla Nuova Zelanda, la imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad un residente della Nuova Zelanda, e' ammessa in deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dovuta su detti redditi. 3. Ai fini del presente articolo, gli utili, i redditi ed i profitti realizzati da un residente di uno Stato contraente e tassati nell'altro Stato contraente in conformita' della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art23 · fonte del testo

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