1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne la Nuova Zelanda: l'imposta sul reddito (the income tax) e l'imposta complementare (the excess retention tax), ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta neozelandese"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, la Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse. 6. Ai fini della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, l'imposta sul reddito non comprende l'imposta sui premi di emissione (bonus issue tax).

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art2 · fonte del testo

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