1. La presente Convenzione puo' essere estesa, interamente o con modifiche, ad ogni territorio di cui ciascuno degli Stati contraenti curi le relazioni internazionali, e che prelevi imposte di natura analoga quelle cui si applica la presente Convenzione. Tale estensione ha effetto a partire dalla data e con le modifiche e condizioni (ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione) che sono fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante scambio di Note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtu' dell'articolo 30 pone termine altresi', alle condizioni previste da tale articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni territorio cui essa e' stata estesa in virtu' del presente articolo. 3. Il paragrafo 4 dell'articolo 2 si applica alle imposte prelevate da ogni territorio cui la Convenzione si estende in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art27 · fonte del testo

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