[1]Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

[2]Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese anche:

  • a)scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
  • b)promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate;
  • c)fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilita' e audit rivolti nello specifico alle micro imprese e alle piccole imprese;
  • d)agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti;
  • e)promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato;
  • f)conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', come consensualmente convenuto.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art44 · fonte del testo

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