[1]Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

[2]Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitivita' delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a:

  • a)promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunita' nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti;
  • b)scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitivita' delle imprese, in particolare le PMI;
  • c)promuovere la partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalita' specifiche;
  • d)promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualita';
  • e)fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese;
  • f)promuovere la responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili;
  • g)sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacita' in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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