[1]Sanita'

[2]1. Le parti convengono di cooperare nel settore della sanita' al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria. 2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:

  • a)programmi di potenziamento del settore della sanita', intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;
  • b)attivita' epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;
  • c)accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale;
  • d)le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14;
  • e)lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;
  • f)la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie. 3. Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacita' e l'assistenza tecnica in questo ambito.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari