[1]Articolo XIII

[2]Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine 12 mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 15 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Testo vigente dal 9 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~artxiii · fonte del testo

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