Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989 · Legge 7 gennaio 1992, n. 53
- Aggiornato al
- 4 febbraio 1992
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiesta una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20ED INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un…
- Art. 21Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 23DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 29IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica in conformita' degli…
- Art. 30La presente Convenzione rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
