E COMPETENZE 1. Oltre agli interessi la Banca applica una commissione sui prestiti effettuati, o in cui ha una partecipazione, nell'ambito delle operazioni ordinarie. Modalita' e condizioni di tale commissione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 2. Nel garantire un prestito nell'ambito delle operazioni ordinarie o nel sottoscrivere la vendita di titoli, la Banca applica competenze, pagabili a tassi e scadenze stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ad opportuna copertura dei rischi assunti. 3. Il Consiglio di Amministrazione puo' fissare ogni altro onere sulle operazioni ordinarie della Banca ed ogni commissione, competenza o altro onere sulle operazioni speciali.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art15 · fonte del testo

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