GENERALI 1. Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Statuto, la Banca ha il potere di: (i) prendere in prestito fondi nei paesi membri o altrove sempre che: (a) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni nel territorio di un paese, la Banca abbia ottenuto l'approvazione di questo; e (b) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divisa di un membro, la Banca abbia ottenuto l'approvazione di questo; (ii) investire e depositare i fondi non necessari per le sue operazioni; (iii) acquistare e vendere, nel mercato secondario, obbligazioni che la Banca ha emesso, garantito o nelle quali ha investito; (iv) garantire obbligazioni nelle quali ha investito per facilitarne la vendita; (v) sottoscrivere, o partecipare nella sottoscrizione di obbligazioni emesse da un impresa per i fini compatibili con il fine e le funzioni della Banca; (vi) fornire consulenza tecnica ed assistenza utili al raggiungimento del proprio fine e che rientrano nell'adempimento delle proprie funzioni; (vii) esercitare ogni altro potere ed adottare quelle regole che possono essere necessarie o appropriate per il perseguimento del proprio fine e l'adempimento delle proprie funzioni, compatibilmente con le norme del presente Statuto; e (viii) concludere accordi di cooperazione con entita' pubbliche e private. 2. Ogni obbligazione emessa o garantita dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso cosi' deve essere dichiarato.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art20 · fonte del testo

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