ALLE OPERAZIONI ORDINARIE 1. L'ammontare totale dei prestiti, degli investimenti azionari e delle garanzie effettuate dalla Banca nell'ambito delle sue operazioni ordinarie, ed ancora di essere, non puo' essere aumentato se viene in tal modo superato il totale del capitale sottoscritto, delle riserve e delle eccedenze incluse nelle risorse del capitale ordinario. 2. L'ammontare di ogni investimento azionario non puo' normalmente superare quella percentuale del capitale azionario della impresa interessata, ritenuta appropriata, in via generale, dal Consiglio di Amministrazione. La Banca, attraverso tale investimento, non deve cercare di ottenere una posizione di controllo nell'impresa interessata e non puo' esercitare tale controllo ne' assumere una responsabilita' diretta nella gestione di una qualunque impresa nella quale ha investito tranne che nel caso di effettiva o temuta perdita di uno dei suoi investimenti, effettiva o temuta insolvenza dell'impresa nella quale tale investimento era stato effettuato, o in altra situazione che a giudizio della Banca, possa mettere in pericolo tale investimento; in tale caso la Banca puo' prendere ogni iniziativa ed esercitare ogni diritto che appaia necessario per proteggere i propri interessi. 3. L'ammontare degli investimenti azionari erogati dalla Banca non puo', in nessun momento, superare il totale del capitale sottoscritto e versato, delle eccedenze e della riserva generale. 4. La Banca non puo' emettere garanzie per crediti alle esportazioni ne' effettuare attivita' di assicurazione.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art12 · fonte del testo

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