1. Se il creditore di una obbligazione alimentare o un organismo menzionato all'articolo 1, paragrafo 5, ottiene in uno Stato contraente una sentenza in materia di obbligo alimentare e desidera che essa venga riconosciuta e messa in esecuzione in un altro Stato contraente, il suddetto creditore o organismo puo' presentare una domanda in tal senso all'autorita' centrale dello Stato d'origine. 2. Prima di trasmettere una domanda allo Stato richiesto, l'autorita' centrale dello Stato d'origine si accerta che la domanda ed i documenti ad essa allegati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ed all'articolo 6. 3. La domanda deve contenere:

  • I)una richiesta di venir esaminata ai sensi della presente convenzione;
  • II)una procura che delega all'autorita' centrale richiesta la facolta' di agire o di far agire a nome del creditore di alimenti, compreso il potere specifico di porre in essere misure esecutive;
  • III)lo stato civile completo del debitore e tutte le informazioni utili concernenti la sua identita' e il luogo in cui esso si trova o la localizzazione del suo patrimonio;
  • IV)i documenti richiesti nella sezione 3 del titolo III della convenzione di Bruxelles.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art5 · fonte del testo

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