[1]CONVENZIONE FRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE in appresso denominati "gli Stati membri", Consci degli stretti legami esistenti fra i loro popoli, Considerando i progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri, Convinti della necessita' di semplificare, fra gli Stati membri, le procedure che permettono di ottenere il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari, Desiderosi a tal fine di organizzare una cooperazione amministrativa per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernenti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni d'adesione in occasione dei successivi allargamenti delle Comunita' europee, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[2]Art. 1. 1. Questa convenzione puo' essere applicata a qualsiasi sentenza relativa agli obblighi alimentari che rientri nel campo d'applicazione della convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, successivamente modificata (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles"). 2. Puo' trattarsi di una sentenza emessa prima o dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che essa sia applicabile nello Stato richiesto ai sensi della convenzione di Bruxelles o di una convenzione conclusa fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto. 3. Se la sentenza non riguarda soltanto l'obbligo alimentare, l'effetto della convenzione resta limitato alle parti della sentenza che riguardano l'obbligo alimentare. 4. Ai fini della presente convenzione il termine "sentenza" in- clude anche gli atti autentici e le transazioni concluse davanti al giudice, ai sensi degli articoli 50 e 51 della convenzione di Bruxelles. 5. Qualsiasi organismo il quale, secondo la legislazione di uno Stato contraente sia abilitato a surrogarsi nei diritti del creditore o ad essere suo mandatario, beneficia delle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art1 · fonte del testo

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