ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE. GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE in appresso denominati "Stati membri", Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda l'estradizione, Considerando che e' auspicabile accelerare le procedure di trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi documenti e che pertanto e' necessario ricorrere alle moderne tecniche di trasmissione, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa l'autorita' centrale o, dove previsto dal sistema costituzionale, le autorita' centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno della domanda, nonche' tutta la corrispondenza ufficiale collegata alla richiesta di estradizione. 2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al precedente paragrafo 1 al momento della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo; tale designazione puo' essere poi modificata in qualsiasi momento. Il depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori modifiche ad ogni Stato contraente.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;522~accordo-art1 · fonte del testo

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