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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, con le seguenti modificazioni:
[9]La prima parte dell'art. 3 e' sostituita dai due commi seguenti:
[10]Art. 3. - «I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari, nonche' le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.
[11]Tengono pure luogo dei detti permessi i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee tramviarie e di navigazione interna estraurbane. Tali biglietti danno facolta' ai titolari di servirsi delle autolinee e filovie estraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tra viarie e di navigazione interna estraurbane per le quali e' valido l'abbonamento».
[12]Dopo l'art. 4 viene inserito il seguente:
[13]Art. 5. - «Il Ministro per le comunicazioni puo' disporre che sia temporaneamente sospesa su determinate linee l'applicazione delle norme di cui al presente Regio decreto-legge, in caso di necessita' derivanti da eventi bellici».
[14]L'ultimo articolo prende il n. 6.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1943-XXI
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]MUSSOLINI - HOST VENTURI
[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
