Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 285 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, con le seguenti modificazioni:
tolto: La prima parte dell'art. 3 e' sostituita dai due commi seguenti:
tolto: Art. 3. - «I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari, nonche' le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.
tolto: Tengono pure luogo dei detti permessi i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee tramviarie e di navigazione interna estraurbane. Tali biglietti danno facolta' ai titolari di servirsi delle autolinee e filovie estraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tra viarie e di navigazione interna estraurbane per le quali e' valido l'abbonamento».
tolto: Dopo l'art. 4 viene inserito il seguente:
tolto: Art. 5. - «Il Ministro per le comunicazioni puo' disporre che sia temporaneamente sospesa su determinate linee l'applicazione delle norme di cui al presente Regio decreto-legge, in caso di necessita' derivanti da eventi bellici».
tolto: L'ultimo articolo prende il n. 6.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 gennaio 1943-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - HOST VENTURI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-01-22;52~art1 · fonte del testo
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