[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.

[3]CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

[4]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio di Presidenza della Repubblica popolare ungherese, Spinti dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Ungheria e l'Italia e di contribuire cosi' allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana, il Senatore Dionigi Coppo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri; il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, il Signor Bela Szilagyi, Vice-Ministro degli affari esteri; i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]Articolo 1 Definizioni

[6]Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti si intendono nel senso sottoindicato:

  • a)l'espressione "Stato di invio" designa l'Alta Parte contraente che nomina il capo della sede consolare;
  • b)l'espressione "stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale il capo della sede consolare esercita le proprie funzioni;
  • c)l'espressione "sede consolare" designa ogni consolato generale, consolato o vice-consolato;
  • d)l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad una sede consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
  • e)l'espressione "capo di sede consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
  • f)l'espressione "funzionario consolare" indica ogni persona, ivi compreso il capo della sede consolare, incaricata in tale qualita' dell'esercizio di funzioni consolari;
  • g)l'espressione "impiegato consolare" indica ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di una sede consolare;
  • h)l'espressione "membro del personale di servizio" indica ogni persona destinata al servizio domestico di una sede consolare;
  • i)l'espressione "membri di sede consolare" indica i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
  • j)l'espressione "membri del personale consolare" indica i funzionari consolari diversi dal capo della sede consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
  • k)l'espressione "membro del personale privato" indica una persona destinata esclusivamente al servizio privato di un membro della sede consolare;
  • l)l'espressione "locali consolari" indica gli edifici o le parti di edifici e il terreno attiguo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini della sede consolare;
  • m)l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri della sede consolare, nonche' il materiale del cifrario, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli e a conservarli;
  • n)il termine "cittadino" comprende altresi' ogni ente morale e altri organismi costituiti sul territorio di una o dell'altra Alta Parte contraente in conformita' della propria legislazione;
  • o)l'espressione "membro di famiglia" indica i congiunti del funzionario o dell'impiegato consolare che convivono con essi; tali devono essere considerati il marito o la moglie, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottivi ed i figli adottivi del funzionario o dell'impiegato e del proprio coniuge, nonche' i fratelli e le sorelle di entrambi. Tuttavia, in casi particolari, possono essere considerati membri di famiglia le persone dichiarate tali dallo Stato d'invio ed accettate tali dallo Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art1 · fonte del testo

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