• 1)Un mandato di arresto dell'Autorita' giudiziaria sara' allegato alla domanda di estradizione per dar corso al procedimento penale. Tale mandato conterra' la descrizione dei fatti costituenti il reato e il testo delle norme giuridiche sul reato stesso e la pena prevista; in caso di reati contro la proprieta' saranno indicati l'ammontare dei danni causati dal reato o i danni che il reato avrebbe potuto causare.
  • 2)Alla domanda di estradizione per esecuzione della pena sara' allegata la sentenza con le motivazioni e l'attestato che la sentenza e' passata in giudicato, nonche' il testo delle norme giuridiche sul reato commesso dal condannato; inoltre la domanda indichera' quale parte della pena e' gia' stata scontata dallo stesso.
  • 3)Se la sentenza allegata alla domanda di estradizione e' stata emessa in contumacia dell'individuo di cui e' stata chiesta l'estradizione, la Parte Contraente richiedente non eseguira' la sentenza ma fara' luogo nuovamente al procedimento con la partecipazione della persona estradata nei casi ammessi e secondo le condizioni previste dalla propria legislazione.
  • 4)In caso di reato perseguibile su querela della parte lesa, la domanda di estradizione indichera' la data di presentazione di tale querela e la sua presentazione da parte di persona autorizzata a sporgere tale querela. Se la legislazione della Parte contraente richiedente fissa un termine di prescrizione per la presentazione della querela della parte lesa, verra' comunicato anche il testo della legge stessa.
  • 5)La domanda di estradizione dovra' indicare il nome della persona di cui e' richiesta l'estradizione, la sua nazionalita' e, se possibile, saranno anche uniti i suoi dati segnaletici, sulla residenza, la sua fotografia e le sue impronte digitali.
  • 6)La domanda di estradizione, nonche' tutti gli atti e documenti relativi allegati in originale o in copia autentica, saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, autenticata da parte delle autorita' della Parte richiedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art6 · fonte del testo

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