Art. 14 — Esclusione dell'applicazione della pena capitale
Se il reato che ha motivato la richiesta di estradizione e' punibile con la pena capitale solo secondo la legislazione dello Stato richiedente, tale pena non sara' applicata e, se essa e' gia' stata pronunziata, non sara' eseguita.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
