• 1)Saranno soggetti a estradizione:
  • a)gli individui perseguiti per reati punibili dalle leggi delle Parti contraenti con una pena massima di almeno due anni di reclusione o con una pena piu' grave;
  • b)gli individui che, per reati punibili dalle leggi delle due Parti contraenti sono stati condannati definitivamente dai Tribunali dello Stato richiedente ad una pena non inferiore ai sei mesi di reclusione.
  • 2)In caso di richieste di estradizione relativa a piu' reati, alcuni dei quali non rispondenti alle condizioni menzionate nei commi precedenti per quel che concerne l'entita' della pena, la Parte contraente richiesta puo' consentire l'estradizione per tutti i reati.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art2 · fonte del testo

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