[1]Versamento delle somme ripartite

[2]1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalita' di trasferimento elettronico dei fondi. 2. La corresponsione di tali somme sara' effettuata: (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino; (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art4 · fonte del testo

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