[1]Conservazione, destinazione e riparto dei beni

[2]1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosita'. 2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantita' e qualita' della cooperazione prestata, nonche' della relativa efficacia -, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue: (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta; (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta: (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita e' destinato o ripartito in conformita' al comma 2; (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che puo' rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese; (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilita' sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti. 4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilita' dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari