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[1]Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, hanno vigore dal 1° marzo 1941-XIX.
[2]E' data sanatoria per i pagamenti gia' effettuati ai sensi del soppresso ultimo comma dell'art. 11 del Regio decreto-legge citato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 maggio 1943-XXI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - TERUZZI - ACERBO
[7]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 9 ottobre 2010
