Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1943 al 9 ottobre 2010. 1602 parole tolte, 10 parole aggiunte in 54 capoversi.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonche' al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, con le seguenti modificazioni:

tolto: L'art. 2 e' sostituito dal seguente:

tolto: "Salvo le limitazioni e le estensioni esplicitamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

tolto: a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti;

tolto: b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni;

tolto: c) al personale militare di comandi, reparti, servizi ed enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti e che si trovino fuori della zona delle operazioni, al quale per peculiari caratteristiche esclusivamente militari ed attinenti alle operazioni di guerra, il Comando Supremo determini, d'intesa con il Ministero delle finanze, di applicarlo ai soli fini economici. In tale caso l'indicato trattamento non puo' comunque essere accordato in misura superiore a quella assegnata al personale di cui alla precedente lettera b)".

tolto: Ai fini di cui alla lettera a):

tolto: 1) la mobilitazione, atto essenziale perche' un qualsiasi comando, reparto, servizio, ente vario militare e stabilimento possa essere compreso tra le Forze armate operanti, non e' mai presunta, non puo' essere rilevata per induzioni o per deduzioni, ma deve risultare da un ordine specifico del Comando Supremo, dello Stato Maggiore del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Settentrionale o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Orientale Italiana o del Ministero dell'Africa Italiana;

Mostra gli altri 46 capoversi cambiati

tolto: 2) i criteri di massima, in base ai quali i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possono essere compresi tra le Forze armate operanti, sono stabiliti e, ove occorra, variati dal Comando Supremo, su proposta degli organi di cui al precedente n. 1);

tolto: 3) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti di pace e di guerra delle Forze armate dello Stato sopraindicate o che, comunque, siano dichiarati tali dal Comando Supremo.

tolto: All'art. 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

tolto: c) l'indennita' di alloggio e' conservata agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano diritto in base alle disposizioni relative al tempo di pace, anche se facciano parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti, tranne nel caso che essi abbiano famiglia a carico provvista di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione.

tolto: All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: Le modalita' per il pagamento degli assegni al personale delle Forze armate operanti in Stati stranieri alleati sono stabilite dai Ministri competenti.

tolto: All'art. 10, il secondo comma, e' sostituito dal seguente:

tolto: Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla meta' di quella innanzi indicata, spetta:

tolto: a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti dislocati nella zona delle operazioni;

tolto: b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

tolto: All'art. 11, e' soppresso l'ultimo comma.

tolto: All'art. 12 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

tolto: Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia marina e della Regia aeronautica.

tolto: Al rimanente personale militare e militarizzato, di qualsiasi grado, compresi gli ufficiali della Regia marina in servizio a terra, che gia' non ne sia provvisto in base alle disposizioni vigenti, e' concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualora:

tolto: a) appartenga a Forza armata operante nella zona delle operazioni;

tolto: b) appartenga ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nelle lettere a) e b) del precedente art. 10.

tolto: La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

tolto: Nei casi che saranno previsti dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potra' essere corrisposta in contanti. La misura relativa e' fissata in lire 7 e sara', se del caso, riveduta dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

tolto: Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, venga corrisposta in contanti per constatata grave difficolta' di somministrarla in natura da parte dell'Amministrazione, la misura del compenso sara' maggiorata del 50 per cento.

tolto: Agli articoli 15 e 18 le parole: «dal regolamento» e "dal predetto regolamento", sono sostituite dalle altre: "dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto".

tolto: All'art. 19, il secondo comma, e' sostituito dal seguente:

tolto: Agli ufficiali appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni ed a quelli dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, ma dislocati nella zona delle operazioni, l'indennita' e' dovuta in misura pari alla meta' di quella determinata dalla tabella indicata nel comma precedente.

tolto: All'art. 39, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

tolto: Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso uno degli enti contemplati dal precedente art. 2, n. 3.

tolto: All'art. 41, il primo comma e' sostituito dal seguente:

tolto: Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sara' corrisposta mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilita', e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 40, una somma pari, rispettivamente, alla meta' o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

tolto: All'art. 47, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

tolto: Durante il tempo nel quale spettano gli assegni indicati dal precedente art. 1 e per il personale che ne beneficia sono sospese le indennita' eventuali stabilite per il tempo di pace, salve le eccezioni previste dal presente decreto. E' pero' conservato il trattamento di pace se piu' favorevole.

tolto: Le indennita' di marcia e di aeromanovra sono elevate a lire 6 giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti ed a lire 0,50 per i graduati e militari di truppa, al lordo delle riduzioni del 12 per cento stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n, 1038,

tolto: L'indennita' di approntamento istituita con la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, e' soppressa dall'11 giugno 1940-XVIII.

tolto: Al personale dei comandi, reparti, servizi ed enti vari militari non appartenenti alle Forze armate operanti e non dislocati nella zona delle operazioni, mobilitati o non, spetta, in modo continuativo, l'indennita' di marcia o di aeromanovra, qualora siano dislocati fuori della loro sede ordinaria.

tolto: All'art. 48, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

tolto: Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno precisate le indennita' ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali che sono cumulabili con il soprassoldo di operazioni.

tolto: All'art. 49 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche al personale non contemplato dall'articolo 2 del presente decreto, purche', ove trattisi di militari provenienti dal congedo, il richiamo od il trattenimento in servizio sia stato disposto per mobilitazione.

tolto: All'art. 52 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: Con lo stesso decreto Reale puo' stabilirsi che le disposizioni e le norme prevedute dal comma precedente abbiano, in tutto o in parte, effetto retroattivo.

tolto: All'art. 53, il n. 4) e' sostituito dal seguente:

tolto: 4) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana impartite al Governo della Libia ed al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana dal Ministero dell'Africa Italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976321/6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonche' le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana con l'assenso o con il successivo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze.

tolto: All'art. 53, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

tolto: E' data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

tolto: a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra sia con le disposizioni innanzi citate, sia con il presente decreto e con le disposizioni da emanarsi ai sensi del precedente art. 52;

tolto: b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

tolto: c) delle rettifiche e degli annullamenti di precedenti ordini di mobilitazione.

tolto: All'art. 54 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: L'indennita' per spese di rappresentanza e' pero' dovuta sempre nella misura contemplata dalla citata tabella II al Capo di Stato Maggiore Generale ed ai Capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-05-10;507~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari