Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1943 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Sono sanzionati i provvedimenti adottati, dal 1° marzo 1941-XIX alla data di pubblicazione del decreto Reale preveduto dall'art. 52 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, in base alle disposizioni contenute nella parte seconda delle Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto 11 giugno 1940-XVIII, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'aeronautica, ed in base alle altre disposizioni sanzionate con l'art. 53, nn. 2, 4 e 5 dello stesso Regio decreto-legge, qualora siano piu' favorevoli per gli interessati delle disposizioni contenute nel citato decreto Reale.
Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 9 ottobre 2010
