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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003 · Legge 7 gennaio 2008, n. 5
- Aggiornato al
- 30 gennaio 2008
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti e i beni relativi alle attivita' connesse al presente…
- Art. 6trasferimento di capitale, utili e redditi 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che…
- Art. 7Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia…
- Art. 8di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Ogni controversia sugli…
- Art. 10delle controversie fra le Parti contraenti 1. Ogni controversia che possa sorgere fra le…
- Art. 11fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente…
- Art. 13applicativo Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata…
- Art. 14in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data di ricezione…
- Art. 15e scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni dalla data…
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