[1]e protezione degli investimenti

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'Articolo 3.1. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente provvedera' a fornire, nel proprio territorio, un quadro legale che garantisca agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza, in buona fede, di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'istituzione, l'espansione o la Prosecuzione di investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 6. Alle imprese legittimamente costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente sara' permesso di assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla loro nazionalita'. 7. Le Parti Contraenti possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che attuino investimenti d'interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' la specifica relazione giuridica relativa al suddetto investimento. 8. I cittadini di una delle Parti Contraenti che sono autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti soggetti a questo accordo, godranno di condizioni adeguate a svolgere le loro attivita' professionali in conformita' alla legislazione di quest'ultima. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con la propria legislazione ed i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso ed al soggiorno di stranieri, permettera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita' lavorativa connessa ad un investimento soggetto al presente accordo, cosi' come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art2 · fonte del testo

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