Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera, dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico:
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, col seguente nuovo titolo: « Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti morali italiani legalmente riconosciuti », e con l'aggiunta, dopo l'art. 2, del seguente:
[9]Art. 3. - Le disposizioni, di cui all'art. 1, si estendono alle donazioni di titoli azionari in favore degli enti in esso contemplati, avvenute prima dell'emanazione del presente decreto, quando non siano ancora state perfezionate con la prescritta autorizzazione governativa, alla loro accettazione.
[10]L'ultimo articolo diventa art. 4.
[11]Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a. Calatafimi, addi' 3 gennaio 1943-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 2 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
